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No allo sfruttamento sessuale dei minori
Codice di Condotta dell'Industria Turistica Italiana

ECPAT-Italia, sezione italiana dell’End Child Prostitution, Pornography and Trafficking in Children, rete internazionale di organizzazioni impegnate in oltre 60 Paesi contro la prostituzione e la pornografia infantili e contro il traffico di minori a scopo sessuale, ha redatto, con il supporto di numerosi organismi ed associazioni che operano nel settore del turismo, il Codice di Condotta dell'Industria Turistica italiana, finalizzato al contrasto dello sfruttamento sessuale dei bambini nell’esercizio del turismo.
La Fondazione Regina Pacis, impegnata nella lotta allo sfruttamento sessuale in Moldavia, riconoscendo ad ECPAT il merito di aver elaborato un documento di estrema importanza, ha deciso di sottoporlo all’attenzione di tutti coloro che vorranno sostenerlo. Seguendo le indicazioni date da ECPAT, è infatti possibile sottoscrivere il Codice contattando ECPAT-Italia (www.ecpat.it) o facendo riferimento alla propria associazione sindacale o imprenditoriale, se firmataria del Codice.
Le aziende di Tour Operation, le Agenzie di Viaggio (federate e non), le linee aeree e gli aeroporti che adotteranno il presente Codice si impegnano – oltre quanto già previsto dalla legge n. 269/98 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù» – ad adottare tutte le misure atte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nell’ambito del turismo in tutti i casi e in tutte le occasioni utili a tale obiettivo.
In particolare esse si impegnano:
1. Ad attuare politiche di informazione e di aggiornamento del personale in Italia e nei paesi di destinazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori;
2. A portare a conoscenza dei loro clienti – al di là degli obblighi di informazione previsti dalla legge 269/98 – il proprio impegno contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell’ambito del turismo, informandoli anche della loro adesione a questo Codice di Condotta;
3. Ad inserire, nei contratti con il corrispondente estero, clausole che gli richiedono di:
a) non agevolare, in alcun modo, il contatto tra il turista ed eventuali sfruttatori di minori; tra il turista e il minore stesso avente come fine un rapporto di tipo sessuale;
b) vigilare, per quanto è possibile, affinché non avvengano, nel corso del soggiorno del turista, contatti o incontri con sfruttatori e/o con minori aventi come fine un rapporto di tipo sessuale;
4. A richiedere alle strutture alberghiere – in sede contrattuale – il divieto di accesso nelle camere dei clienti ai minori del luogo avente come fine lo sfruttamento sessuale. A non rinnovare il contratto, nel caso in cui fosse comprovata una così grave inadempienza.
5. Ad allegare ai contratti con i corrispondenti esteri e albergatori il testo del Codice di Condotta tradotto in inglese.
6. A non utilizzare messaggi pubblicitari su carta stampata, o su video o via Internet in grado di suscitare suggestioni o motivi di richiamo in contrasto con la campagna portata avanti da ECPAT e con i principi ispiratori del presente Codice.
7. A inserire nei supporti di comunicazione destinati alla commercializzazione dei prodotti: «La nostra Azienda aderisce al Codice di Condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo».
8. A far conoscere ai propri dipendenti il presente Codice di Condotta che all’uopo verrà inserito nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL di categoria).
9. A inserirlo nei nuovi contratti di lavoro.

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